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In questa occasione preferisco riportare testualmente il comunicato stampa del Ministero che ha chiarito gli aspetti relativi alla nuova opportunità  di comprare casa propria con il leasing abitativo:
Si è svolta oggi, presso la sala Regina della Camera dei Deputati, la presentazione della Guida per la casa in leasing, una importante novità  introdotta dalla legge di stabilità  2016. La disciplina del leasing immobiliare abitativo, prevede incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale. La finalità  della misura è di agevolare, specie per i più giovani, l’acquisto dell’abitazione di residenza attraverso l’utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale innovativo canale di finanziamento rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.

La Guida œIl Leasing immobiliare abitativo , che nasce da collaborazione tra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori- ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,  Unione Nazionale Consumatori) e realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze (Ministero  dell’Economia e delle Finanze), chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i  dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili. La guida sarà  distribuita  gratuitamente da Assilea, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori ed è  inoltre scaricabile dai rispettivi siti web.

Alla presentazione hanno preso parte: Luigi Casero (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Corrado  Piazzalunga (Presidente Assilea), Maurizio D’Errico (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Fabio  Picciolini (Responsabile ufficio studi Adiconsum) Rosario Trefiletti (Presidente Federconsumatori). Ha  concluso la presentazione Fabrizia Lapecorella (Direttore Generale delle Finanze).

IL LEASING PRIMA CASA

I soggetti
Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro,  purché privi di abitazione principale. Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al  reddito dichiarato nel quadro RN 1 dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020, potranno portare in detrazione dalla  dichiarazione dei redditi i costi del leasing œprima casa  in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni  concesse per mutui ipotecari (si veda tabella di confronto tra le due agevolazioni in appendice).  In particolare, per i giovani sotto i 35 anni all’atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non  superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:

Per i soggetti con età  uguale o superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  gli incentivi fiscali sono:

Sia per gli under 35 che per gli over 35, l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione œprima casa  è  ridotta all’1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario.

Mutuo Privato Costruttore
Imposta di registro 2% 200 euro
Ipotecaria 50 euro 200 euro
catastale 50 euro 200 euro
Leasing Privato Costruttore
Ipotecaria 200 euro 200 euro
catastale 200 euro 200 euro

Nel caso di leasing l’imposta di registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è applicabile il  meccanismo del prezzo-valore.

Il contratto

Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società  di leasing (banca o intermediario finanziario  autorizzato da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività  di leasing) assume l’obbligo ad acquistare o anche a far  costruire l’immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo  determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la  facoltà  di riscattare la proprietà  del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

Gli immobili

Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a  qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse  invece dalle agevolazioni œprima casa  per l’imposta di registro). Può trattarsi di un fabbricato ad uso  abitativo già  completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico  terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato  abitativo da ristrutturare.

Il leasing cointestato

Nel caso di un leasing œprima casa  cointestato a soggetti in possesso dei requisiti (ciascuno con un reddito  complessivo non superiore a 55.000 euro e un’età  inferiore a 35 anni), le agevolazioni IRPEF (detrazioni)  spettano a ciascun soggetto in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale di intestazione  del contratto.

Iva al 4% anziché al 10%

Qualora la società  di leasing acquisti l’abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l’aliquota  Iva ridotta del 4%. L’Iva, così come le imposte d’atto e le spese notarili e peritali sull’immobile, possono  essere finanziate dalla società  di leasing.

LE TUTELE DEL CONSUMATORE

Per la sospensione dei pagamenti

Il leasing prima casa prevede una norma unica nel suo genere che tutela il cliente, il quale può richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.), anche se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età  con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità , di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spese d’istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

Nella risoluzione del contratto

In caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei canoni dovuti, alla società  di leasing è consentito, per il rilascio dell’immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto (art. 1, co. 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), ossia con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie per il caso di morosità  dell’inquilino. Il giudice competente è sempre il tribunale del luogo in cui si trova il bene oggetto dello sfratto.

La Legge di Stabilità  2016 prevede che nella successiva attività  di vendita e ricollocazione del bene la società  di leasing deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità  nei confronti dell’utilizzatore inadempiente (art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2015 n. 208):

In caso di fallimento del concedente

In caso di fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa-risoluzione della banca o della società  di leasing, il contratto di leasing prosegue regolarmente e si applica la disciplina prevista dalla legge fallimentare.

I VANTAGGI DEL LEASING PRIMA CASA

Il maggior appeal del contratto di leasing finanziario per gli under 35 rispetto a un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è dato dal fatto che nel primo caso la detrazione è del 19% fino a un importo massimo dei canoni (quota capitale e quota interessi) di 8 mila euro l’anno, mentre, nel caso del  mutuo, la detrazione del 19% è per un importo massimo di euro 4 mila e riguarda la sola quota degli interessi passivi.

Inoltre, a parte il maggior valore finanziato rispetto al mutuo, nel leasing non si paga l’imposta sostitutiva (0,25%) che si versa sul mutuo.

Il leasing è anche più vantaggioso rispetto al rent to buy, il contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile, rispetto al quale prevede tempi in cui esercitare il riscatto ben più lunghi e vantaggi fiscali.

I vantaggi fiscali del Leasing prima sono cumulabili con altre agevolazioni (50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

 Il confronto Leasing vs Mutuo ipotecario  

Il sig. Mario Rossi, di 34 anni e con un reddito complessivo di 32,5 mila euro, intende acquisire da un privato un’unità  immobiliare da adibire ad abitazione principale ad un prezzo di vendita di 150mila euro.
A questo proposito, sono posti a confronto un finanziamento in leasing ed un mutuo con durata entrambi di 20 anni ed un tasso del 2,9%.
Nel caso di leasing, sulla base di un maxi-canone del 20% sul costo dell’immobile (pari a 30mila euro) ed un prezzo di riscatto del 15% (22,5 mila euro) il canone sarebbe di 592 euro.
Anche in caso di mutuo, il Sig. Rossi dovrebbe anticipare un importo del 20% sul costo dell’immobile (pari a 30mila euro) a fronte del finanziamento di 120 mila euro; la rata del mutuo sarebbe di 660 euro.
Alle suindicate condizioni, sia nel caso di cliente under 35 che over 35 il leasing risulterebbe più vantaggioso rispetto al mutuo.
Infatti, in caso di cliente under 35:

  1. una spesa lorda complessiva (Maxicanone + Canoni + Riscatto) pari a circa 194 mila euro;
  2. imposte d’atto da pagare pari a 3,150 mila euro;
  3. detrazioni fiscali pari a circa 31 mila euro;
  4. un spesa netta pari a circa 166 mila euro (1).
  1. una spesa lorda complessiva (somma anticipata dal cliente + Rate) pari a circa 188 mila euro;
  2. imposte da pagare (registro, ipotecaria, catastale, imposta sostitutiva) pari a circa 2,2 mila euro;
  3. detrazioni fiscali pari a circa 7,2 mila euro;
  4. una spesa netta pari a circa 183 mila euro (2).

Il leasing risulta più vantaggioso del mutuo per complessivi 17 mila euro circa.
Anche nel caso di cliente con età  uguale o superiore a 35 anni il vantaggio del leasing risulterebbe confermato; pur con le agevolazioni IRPEF ridotte alla metà , la spesa netta complessiva del leasing sarebbe di 3 mila euro circa inferiore rispetto al mutuo (spesa netta Leasing 180 mila euro contro spesa netta Mutuo pari circa a 183 mila euro).

Per ulteriori simulazioni si rimanda al modello di convenienza pubblicato sul sito www.assilea.it.

Leasing Mutuo
Valore Casa 150.000 Euro
Tasso 2,9%
Durata 20
Anticipo % (non finanziato) 20,0% (30.000 Euro)
Riscatto % (valore) 15,0% (22.500) NO
Rata/Canone 592 Euro 660 Euro
A. SPESA LORDA COMPLESSIVA 193.963 Euro 188.286 Euro
B. Imposte d’atto 3.150 Euro 2.248 Euro
C. Detrazioni fiscali IRPEF 30.848 Euro 7.331 Euro
D. SPESA NETTA COMPLESSIVA (A + B “ C) 166.264 Euro 183.203 Euro
Differenza leasing vs mutuo 16.938

Buona vita,

Antonio Leone