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Grandi novità  sul fronte del credito immobiliare!

Dal 1 novembre è entrata in vigore la direttiva Europea 2014/17 che cambia le carte in tavola per i finanziatori quando ti propongono un contratto di credito immobiliare, al fine di creare un mercato trasparente, efficiente,  per permetterti più chiarezza quando chiedi un prestito.

Cosa è cambiato concretamente?

Uno degli obiettivi principali è che tu possa prendere una decisione informata e consapevole in merito al contratto che stai per firmare. Stabilisce infatti che il finanziatore o l’intermediario non devono limitarsi a fornire tutte le informazioni relative al contratto di credito, ma devono anche darti queste informazioni in MODO CHIARO e comprensibile,  così che tu possa valutare in modo trasparente le tipologie di contratti offerti, le caratteristiche e i costi del credito.

In questo documento inoltre devi ricevere tutte le informazioni che tu sei tenuto a fornire per ottenere il credito, e le indicazioni per accedere ad una banca dati e a servizi di consulenza.

Novità  molto importante. Ora hai la possibilità  di disporre di un periodo di riflessione di almeno 7 giorni prima della conclusione del contratto. Durante questo lasso di tempo, il finanziatore è vincolato alla proposta che ti ha fatto, ma tu nel frattempo potrai confrontarla con le altre offerte del mercato e  così essere sicuro di scegliere la soluzione giusta per te e riflettere sui rischi della tua operazione.

Così come i contratti, anche la pubblicità  deve ora essere chiara e trasparente. Infatti la direttiva dice esplicitamente che l’annuncio pubblicitario deve riportare:

  1. l’indicazione del finanziatore e l’eventuale intermediario del credito
  2. la specificazione che il contratto di credito sarà  garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali
  3. il tasso d’interesse – fisso o variabile o una combinazione dei due tipi “ le commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore
  4. l’importo totale del credito
  5. il TAEG, evidenziato all’interno dell’annuncio in modo almeno equivalente a quello di ogni tasso di interesse
  6. l’esistenza di eventuali servizi accessori, qualora non inclusi nel TAEG, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate
  7. la durata del contratto di credito, se determinata
  8. l’importo delle rate
  9. l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare
  10. il numero delle rate
  11. un’avvertenza relativa alle ricadute dovute ad eventuali fluttuazioni del tasso di cambio in caso di finanziamenti in valuta estera

In questo modo le banche non potranno più attrarti con messaggi ambigui e convincerti a firmare dei contratti di finanziamento che riservano spiacevoli sorprese.

Il contratto inoltre NON può esserti più proposto in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi distinti  e comunque, sei libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita che ritieni più conveniente. Il finanziatore sarà  obbligato ad accettarla, senza variare le condizioni della sua proposta.

L’UE introduce inoltre delle indicazioni per uniformare la qualità  dei servizi offerti dai finanziatori o dagli intermediari creditizi. Questo fa sì che tu abbia il diritto a essere tempestivamente informato su:

  1. denominazione e sede dell’intermediario
  2. il registro in cui è iscritto
  3. se l’intermediario è soggetto a vincolo di mandato o opera con uno o più finanziatori
  4. se l’intermediario presta servizi di consulenza
  5. l’eventuale compenso dovuto all’intermediario
  6. le modalità  di reclamo e le eventuali modalità  di accesso a composizione extragiudiziale di reclamo

Ciò permette una maggiore trasparenza e chiarezza circa gli interessi in ballo. I finanziatori e gli intermediari devono agire nel TUO interesse e offrirti soluzioni adeguate alle TUE esigenze specifiche.

 

I servizi di consulenza sono ora riservati ai professionisti che svolgono attività  separata rispetto alla concessione del credito e all’intermediazione. In questo modo, si spiana la strada a un servizio indipendente, perché il lavoro viene svolto da professionisti che offrono esclusivamente consulenza. Questi devono essere ovviamente inscritti nell’albo dei mediatori creditizi e devono rispettare i seguenti obblighi:

  1. agire nel TUO migliore interesse;
  2. acquisire informazioni aggiornate sulla TUA situazione personale e finanziaria;
  3. predisporre una raccomandazione indirizzata direttamente a te, coerente ai tuoi bisogni e alla tua situazione personale e finanziaria, anche in considerazione dei rischi connessi alla durata del contratto di credito proposto.

La direttiva prevede che sei hai contratto un credito in valuta estera, in qualsiasi momento hai diritto di chiederne la conversione in:

  1. la valuta in cui è denominata la parte principale del tuo reddito o in cui detieni le attività  con le quali dovrai rimborsare il finanziamento
  2. la valuta avente corso legale nello Stato in cui hai la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

Cosa vuol dire? La normativa richiede che il finanziatore, prima di concludere il contratto, svolga un’attenta e approfondita valutazione della tua affidabilità  finanziaria.

Deve accertarsi che tu sia in una condizione economica tale da riuscire a pagare le rate del prestito.

La valutazione del merito creditizio quindi non si basa più sul valore dell’immobile, ma viene presa in considerazione la tua capacità  di produrre un reddito sufficiente a coprire il debito.

È una scelta legata alla scorta del passato, quando le banche concedevano prestiti in maniera più incauta, generando l’enorme ammontare di NPL  che ben conosciamo.

Per approfondire >>> guarda il video qui

Questo ti garantisce di non ritrovarti in una situazione che non riesci a sostenere, e la banca si assicura che il prestito gli venga restituito.

Questo è forse il punto che più ha fatto discutere in questi mesi.

La direttiva infatti prevede la risoluzione del contratto quando il mancato pagamento si verifica per SETTE volte. In realtà  l’Unione Europea sprona il finanziatore a mediare con il cliente in difficoltà  per aiutarlo a tornare in una situazione di regolarità . Inoltre è stato posto il divieto alla banca di importi un onere, a causa del mancato pagamento, superiore ai costi sostenuti per il tuo inadempimento.

Nel caso tu non abbia altra scelta che cedere la tua proprietà  al finanziatore, l’immobile ti viene valutato da un perito esterno, scelto da entrambe le parti. Se il valore dell’immobile o il denaro ottenuto dalla vendita supera l’ammontare del debito, la banca è costretta a restituirti la differenza. Questa decisione è stata presa per rendere la mediazione più snella e semplice, ed evitare lunghe e gravose procedure esecutive.

È importante essere sempre aggiornato, il credito immobiliare è la linfa del tuo settore,  il lubrificante che fa muovere tutti gli ingranaggi e che ti permette di fare ottimi affari.

Buona Vita

Antonio Leone